REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025

Dettagli della notizia

PER L’ ESERCIZIO DELL’ OPZIONE DI VOTO PER CORRISPONDENZA DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO LA RELATIVA RICHIESTA DEVE PERVENIRE AL COMUNE DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI ENTRO IL 7 MAGGIO 2025

Data:

14 Aprile 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Con una nota pubblicata l’8 aprile 2025, i Servizi Elettorali del Viminale ricordano che l’art. 4-bis, comma 2, della legge 459/2001, modificato in ultimo dall’art.6 comma 2 lett.a) della legge 165/2017, stabilisce che i cittadini italiani temporaneamente all’estero possono votare per corrispondenza presentando un’apposita dichiarazione al proprio comune di iscrizione elettorale entro 32 giorni dalla data del voto, ovvero entro il 7 maggio 2025 per la prossima consultazione referendaria (8-9 giugno 2025).

Modalità di invio richiesta

La richiesta può essere inviata:

  • per posta ordinaria o elettronica (anche non certificata),
  • oppure consegnata a mano, anche da terzi.

La dichiarazione deve:

  • essere su carta libera;
  • contenere l’indirizzo estero per la spedizione del plico elettorale;
  • essere accompagnata da copia di un documento di identità;
  • includere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti, anche se al momento della domanda l’elettore non si trovi ancora all’estero, purché lo sia per almeno tre mesi, comprensivi della data del voto.

Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Il modello di opzione

Per permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene pubblicato in calce l’apposito modello di opzioneche potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

 

NB - Il suddetto termine del trentaduesimo giorno (7 maggio 2025) per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correlano una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi.

A cura di

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Ultimo aggiornamento: 14/04/2025, 11:42

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